
Federica Lerro e Claudio Plebani
Tra adempimenti e nuove opportunità, la pandemia ha cambiato il modo di gestire l’ambulatorio e di relazionarsi con i pazienti, dal marketing alla telemedicina, che ha permesso di non interrompere le visite
Gestire uno studio o un ambulatorio che eroga servizi di medicina estetica comporta la necessità di affrontare questioni non solo di natura clinica. L’organizzazione, il marketing e gli adempimenti legali costituiscono un impegno che il professionista deve affrontare, anche se si tratta di aspetti che possono risultare ostici in quanto esulano dalla sua preparazione medica e specialistica. Inoltre, l’arrivo del Covid-19, oltre a stravolgere i ritmi e i modi di vita di tutti cittadini e a condizionare pesantemente qualunque attività medica, ha influito anche su queste attività “di contorno”, che non costituiscono il nucleo dello specialista di medicina estetica ma ne sono sicuramente un complemento indispensabile.
Tabloid di Medicina Estetica ha approfondito alcuni di questi temi con Claudio Plebani e Federica Lerro, avvocati dello Studio legale Lerro-Plebani e associati, che vanta una lunga e approfondita esperienza a supporto dei professionisti che operano nel campo della medicina estetica.
Avvocati Lerro e Plebani, ci potete fare un inquadramento degli adempimenti e delle verifiche necessarie per la gestione di una struttura sanitaria, per esempio, un ambulatorio di medicina estetica?
Così come in molti altri settori professionali, anche nel caso di strutture sanitarie, l’esercizio dell’attività non corrisponde ad uno stato di staticità ed immobilità rispetto alla condizione iniziale. In un contesto di elevata dinamicità, sia normativa che professionale, periodicamente è necessario che vengano effettuati specifici adempimenti e verifiche.
Le verifiche periodiche possono essere sia strutturali, come ad esempio per quanto riguarda l’impiantistica (impianto elettrico e di condizionamento) che organizzative-autorizzative, come per esempio nel caso dell’introduzione di nuove apparecchiature elettromedicali.
In presenza di apparecchiature medicali, inoltre, è necessario procedere all’inventario di quest’ultime e alle verifiche e manutenzione, sia essa ordinaria o straordinaria.
Oltre alle verifiche prescritte dalla normativa di riferimento, è fondamentale ricordare che ai fini del risk management – aspetto sempre più importante – sono opportune, e in alcuni casi necessarie, ulteriori verifiche. Fra queste, per esempio, la verifica della documentazione clinica (al fine di accertarsi che questa sia sempre aggiornata secondo le ultime evidenze scientifiche), delle procedure di pulizia, sanificazione e sterilizzazione, dei prodotti impiegati al fine di garantire elevati standard qualitativi.
L’arrivo della pandemia da Covid-19 ha influito su queste attività?
Questo ultimo elemento – le procedure di pulizia, sanificazione e sterilizzazione – ha assunto una particolare sensibilità e importanza con la situazione pandemica. Tuttavia quest’ultima non ha apportato solamente la necessità di introdurre misure precauzionali e di sicurezza, ma anche delle opportunità. Infatti, con la dichiarazione dello stato di emergenza dovuto alla situazione pandemica, per continuare a svolgere le attività professionali del periodo pre-Covid, si sono individuati e impiegati strumenti alternativi, anche grazie al supporto tecnologico.
Vi riferite all’affermarsi della telemedicina?
In ambito sanitario, la telemedicina ha svolto un ruolo fondamentale permettendo la continuità delle cure. Da una disciplina molto generica e ancora ad uno stato embrionale, la Conferenza Stato-Regioni il 17 dicembre 2020 ha emanato le cosiddette “Linee guida sulla telemedicina” che hanno fatto chiarezza su alcune definizioni, facendola rientrare così a pieno titolo fra le prestazioni del Servizio sanitario nazionale.
La telemedicina ha trovato applicazione anche nell’ambito della medicina estetica?
Per quanto concerne l’ambito privato, e nello specifico la medicina estetica, la telemedicina ha permesso di poter erogare più facilmente, oltre che in tempistiche più rapide, alcune prestazioni, come per esempio valutazioni preliminari e anamnestiche oppure il consulto preliminare per la gestione delle complicanze. Questo strumento, inoltre, permette la condivisione della documentazione clinica in possesso del paziente in un momento antecedente alla visita, affinché il medico (o il team di medici) possa prendere visione dei precedenti trattamenti ed esami diagnostici effettuati, richiedendo eventualmente ulteriore documentazione a supporto.
Un altro vantaggio è un rapido accesso al consulto preliminare a tutti i pazienti, anche dislocati in aree distanti dalla struttura ambulatoriale.
Se da una parte la telemedicina può essere un’opportunità per il medico estetico, dall’altra è necessario che questo strumento venga opportunamente valutato dal professionista: il medico è deputato a decidere in quali situazioni e in che misura la telemedicina può essere impiegata in favore del paziente. Qualora lo strumento di telemedicina non permetta di mantenere inalterato il contenuto sostanziale della prestazione, sarà necessario erogare la prestazione in presenza.
Anche lo strumento della telemedicina, pertanto, conferma l’elevata dinamicità del settore medicina estetica. Si rammenta, inoltre, che le prestazioni di telemedicina erogabili dallo studio medico o dall’ambulatorio devono essere le medesime di cui si è proceduto a comunicare l’apertura dello studio o l’autorizzazione dell’ambulatorio.
I servizi innovativi della telemedicina possono rappresentare un elemento utile anche a livello promozionale e di marketing?
La dinamicità e l’elevata competitività, porta alla necessità di cogliere e sfruttare le potenzialità del marketing anche nell’ambito sanitario. Tuttavia questa necessità ha posto in luce numerosi interrogativi e punti critici: il marketing sanitario deve essere svolto nel pieno rispetto di tutte le discipline ed interessi coinvolti, per esempio la deontologia, la pubblicità sanitaria, la privacy. La medicina estetica, per sua natura, tratta dei dati che nella maggior parte dei casi assumono la forma di documentazione fotografica. L’impiego di quest’ultima ai fini di marketing deve essere preventivamente e separatamente autorizzato dal paziente. Le modalità di utilizzo di queste immagini devono comunque garantire determinate tutele al paziente, a partire dall’anonimato e dall’irriconoscibilità.
Non solo il materiale fotografico, ma i dati comuni dei pazienti stessi devono avere apposita autorizzazione per specifici impieghi, come per esempio in caso di impiego pubblicitario. Inoltre è necessario ricordare che la legge di Bilancio 2019 ha rivoluzionato l’impostazione della legge precedente (la cosiddetta legge Bersani) in tema di pubblicità sanitaria: vi è il divieto di qualsiasi elemento di carattere promozionale e suggestivo al fine di garantire una libera e consapevole determinazione del paziente, la tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del diritto ad una libera informazione sanitaria.
Tuttavia, data la competitività del settore, è necessario unire efficacia comunicativa e compliance.
Renato Torlaschi








