
L’articolo 38 bis del decreto legge 152/2021 sul Pnrr aveva previsto, a partire da quest’anno, che l’efficacia delle polizze assicurative fosse condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70% dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina, ovvero del triennio formativo 2023-2025.
In questi giorni però, con l’approvazione del decreto legge 200/2025 (decreto Milleproroghe 2026), il termine del triennio 2023-2025 è stato prorogato dal 2026 al 31 dicembre 2028: i professionisti sanitari avranno così tre anni in più per acquisire eventuali crediti mancanti, evitando l’inoperatività della copertura assicurativa. Copertura che rimane obbligatoria per legge, ma che verrà garantita al contraente solo in caso di assolvimento dell’obbligo formativo (150 crediti ogni triennio).
Intanto il primo gennaio si è aperto il nuovo triennio formativo 2026-2028 e il 31 dicembre 2028 diventa la data ultima entro cui recuperare i crediti del triennio precedente e acquisire quelli del nuovo ciclo formativo.
«Di fatto l’inoperatività delle polizze assicurative per chi non ha assolto l’obbligo formativo è stata prorogata alla fine del 2028, dando tempo ai sanitari non in regola con il programma Ecm di recuperare i crediti mancanti – ci confermano gli avvocati Monica Civati e Roberto Rossi dell’Ordine di Monza, che nell’ambito civilistico si occupano anche di responsabilità medica/sanitaria –. La norma è comunque confermata e prevede una corrispondenza tra obbligo formativo e copertura assicurativa che, salvo ulteriori proroghe, verrà attivata dal primo gennaio 2029. In ragione di ciò – proseguono gli avvocati – non si può escludere che le compagnie assicurative possano chiedere al professionista attestazione sulla regolarità dell’obbligo formativo, nonché in caso di inadempimento possano disdettare o non rinnovare la polizza».
Pertanto, non solo il rapporto tra copertura assicurativa e obbligo formativo Ecm – che comporterebbe l’esclusione dell’operatività della copertura e l’esercizio di un’azione di rivalsa nei confronti del professionista responsabile – ma altresì la legittimità e/o validità e/o efficacia di eventuali modifiche e nuove previsioni di polizza, ovvero comunicazioni di disdette o mancato rinnovo, nonché quant’altro ad esso conseguenziale e connesso, potranno essere, come osservato dagli avvocati Civati e Rossi, un tema di acceso dibattito dottrinale, giurisprudenziale e di legittimità costituzionale.
Andrea Peren








