Per iscrivere una Società tra professionisti (Stp) nell’Albo dedicato tenuto dagli ordini provinciali, è necessario che tale società veda al suo interno una maggioranza di professionisti iscritti all’Albo dei medici pari a due terzi, sia nel numero di persone che nella quota societaria. Lo conferma la Commissione Centrale Esercenti Professioni Sanitarie (Cceps), che con la decisione nr. 2 del 20 maggio 2024 ha respinto il ricorso di una Stp che aveva chiesto l’iscrizione alla sezione speciale dell’Albo delle società tra professionisti presso l’Omceo di Roma, in quanto non in possesso del requisito della maggioranza cumulativa dei due terzi “per teste” e “per quote di capitale”.
La Stp in questione ricorreva alla Cceps chiedendo l’annullamento del provvedimento di rifiuto da parte dell’Omceo di Roma adducendo, a sostegno della propria tesi, la posizione assunta dall’Agcm (Autorità garante della concorrenza e del mercato), la quale afferma che il requisito della norma «il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci» (legge nr. 183/2011, art. 10, comma 4, lett. b) non prevede la sussistenza della contemporaneità del criterio dei due terzi “per teste” e “per quote”. Un’interpretazione restrittiva che per l’Agcm sarebbe una «ingiustificata limitazione della concorrenza».
La decisione della Cceps conferma invece la correttezza dell’interpretazione della norma da parte dell’Omceo di Roma, in linea con l’indirizzo espresso dalla Fnomceo, sulla necessità della concomitante prevalenza della maggioranza sia “per teste” che “per quote di capitale” nella compagine sociale della Stp.
«La posizione della Fnomceo, secondo cui la maggioranza dei due terzi dei soci professionisti di una Stp deve ricorrere congiuntamente sia “per teste” sia “per quote societarie”, si fonda infatti sul tenore letterale della norma – scrive la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri in una nota –. Da sempre questa Federazione ritiene che sia fondamentale salvaguardare l’indipendenza della professione da ogni criterio di concorrenzialità; ciò per la necessità in ambito sanitario che la distribuzione dei poteri tra i soci e l’organizzazione interna della società debbano esser tali da garantire che tutte le scelte riguardanti l’attività professionale in senso stretto siano assunte direttamente dai soci professionisti, ovvero con la partecipazione determinante dei medesimi sia come numero che come quote detenute di capitale sociale. Solo in questo modo l’attività sanitaria, compiuta mediante lo strumento delle Stp, può restare pienamente coerente con la tutela del diritto alla salute, con la libertà di autodeterminazione del professionista, con le norme deontologiche a presidio dell’attività medica e odontoiatrica».








